Il rapporto di lavoro subordinato non è una causa ostativa alla costituzione di una Società a responsabilità limitata semplificata. Tuttavia, è utile ricordare che il lavoratore dipendente ha l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e il divieto di concorrenza. Pertanto, l’attività della srls non deve essere in conflitto con quella svolta dal datore di lavoro del lettore.
Per quanto riguarda il profilo contributivo, occorre verificare l’attività svolta dalla Srls, al fine dell’eventuale iscrizione del socio lavoratore all’INPS, nella gestione artigiani ovvero in quella commercianti.
Pertanto, se l’attività esercitata è industriale, il socio lavoratore non deve essere iscritto in alcuna gestione previdenziale. Invece, se è un’attività inquadrabile nel terziario, ed è prevalente rispetto a quella riferita al lavoro subordinato, il socio lavoratore deve essere iscritto all’Inps alla gestione commercianti.
La circolare dell’Inps n. 78 del 14 maggio 2013, ha illustrato il principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente.
Di fatto, l’Inps ritiene “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)
Qualora, invece, l’attività svolta come dipendente fosse prevalente rispetto a quella esercitata in qualità di socio lavoratore, non deve essere effettuata la citata iscrizione Inps – gestione commercianti.
Tuttavia, solo lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno rientra nei casi di non iscrivibilità nella Gestione previdenziale dei Commercianti
v. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6323, in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell’attività commerciale.
Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari che forniscano delucidazione nel merito. Occorre pertanto contattare la sede INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.
E’ possibile, pertanto, che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, (e conseguentemente il pagamento dei relativi contributi) il socio che risulti dipendente part-time indipendentemente dalla percentuale di questa.
L’iscrizione alla gestione artigiani è strettamente connessa con la tipologia della società: se questa fosse una società artigiana, la verifica del concetto di prevalenza viene effettuata, giocoforza, a monte: pena la mancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Per quanto riguarda gli importi dovuti per l’anno 2016, all’Inps – gestione commercianti e artigiani, vedi la circolare dell’Inps del 29/01/2016 n. 15, reperibile anche:
Invece, per quanto riguarda la posizione contributiva, riferita alla figura dell’amministratore, occorre effettuare la relativa iscrizione presso la sede Inps competente alla c.d. gestione separata. (Indipendentemente dal fatto che tali amministratori abbiano altra copertura previdenziale. Vedi per tutte la sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale che ha sancito definitivamente la legittimità della norma che prevede l’obbligo della doppia iscrizione all’Inps del socio amministratore).
L’eventuale compenso, deliberato dall’assemblea dei soci, e corrisposto ai citati amministratori, deve essere assoggettato alle seguenti aliquote contributive, valide per il 2016:
-Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72%
-Soggetti titolari di pensione, o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24%