Buongiorno,
innanzitutto individuiamo il perimetro della sua domanda: si tratta di analizzare la validità in termini di durata del settimo requisito per accedere al regime delle Startup Innovative.
Il settimo requisito è alternativo e riguarda il possesso di almeno uno dei seguenti elementi:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale)
Il comma ad oggetto è quello della lettera a – riguardante le spese in Ricerca & Sviluppo, che, come tutti gli altri requisiti, deve essere confermato ogni anno attraverso il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up innovativa.
Conseguentemente, le spese in Ricerca & Sviluppo possono essere utilizzate come requisito nell’anno ad oggetto, ma quelle capitalizzate non possono valere come requisito per gli anni successivi, perché vale sempre la regola esposta nel comma a: una quota pari al 15% di due valori (iscritti nel documento che fotografa la performance dell’azienda nell’anno, il Conto Economico e non nel documento che fotografa l’azienda in un arco temporale pluriennale, cioè lo Stato Patrimoniale!) è ascrivibile ad attività di R&S.
In conclusione, ogni anno la startup dovrà attestare il possesso dei sette requisiti, compreso quello relativo alle spese in Ricerca & Sviluppo, presenti nel Conto Economico dell’anno in esame.