Nel caso in cui il socio di una società di capitali, quale essere la Srl semplificata, non rivesta anche la carica di amministratore, può essere assunto come dipendente della medesima Società.
Tuttavia è utile ricordare che l’elemento fondamentale del lavoro dipendente è la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tra i vari poteri dei soci, c’è anche quello di nomina degli amministratori. L’art. 2479bis c.c. prevede (…) Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea (…) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (…)
Se il socio candidato al rapporto di lavoro subordinato, è possessore di una quota almeno pari al 50% della Società, ha pertanto i poteri per far sì che l’assemblea (che nomina gli amministratori) sia regolarmente costituita, ed inoltre può deliberare possedendo la maggioranza assoluta.
Se il socio ha poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, di fatto, può interferire con il pieno e libero svolgimento della volontà del medesimo organo amministrativo.
Potrebbe risultare difficoltoso sostenere che il socio lavoratore subordinato, possessore almeno del 50% della società, possa considerarsi soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un datore di lavoro, esercitato dall’organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere se non controllato, almeno contrastato dal medesimo lavoratore (ovviamente nella veste del socio alla pari).
Per individuare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, occorre fare riferimento all’attività esercitata dalla Società. Il minimo retributivo da applicare è collegato alla mansione che svolgerà il socio lavoratore subordinato, titolare di quote inferiori al 50% e che non riveste la carica di amministratore.