Come principio, non ci sono cause ostative che impediscono quanto richiesto dal lettore. Occorre sostanzialmente rispettare, tra le altre, le norme in tema di divieto di concorrenza.
Per quanto riguarda la figura dell’amministratore, la norma principale di riferimento è l’art. 2390 c.c. che dispone, appunto, il divieto di concorrenza, salvo l’autorizzazione dell’assemblea dei soci.
Di converso, per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, la norma principale di riferimento è l’art. 2015 c.c. (c.d. obbligo di fedeltà) che stabilisce che il prestatore di lavoro non deve trattare affari (…) in concorrenza con l’imprenditore (…). Va da sé che se il datore di lavoro acconsente a tale “concorrenza” nulla osta all’esercizio dell’attività.