Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (detto anche lavoro parasubordinato), di cui all’art. 409 c.p.c. , è un contratto di lavoro autonomo che presenta alcune caratteristiche del lavoro subordinato.
In pratica, il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione, godendo di un’autonomia organizzativa relativamente alle modalità, al tempo e al luogo dell’adempimento, ma coordinandosi con la struttura e l’organizzazione aziendale.
La natura della prestazione è continuativa e prevalentemente personale, i mezzi per eseguire la prestazione normalmente sono messi a disposizione dal committente, e il compenso è prestabilito ed erogato in maniera periodica.
Oltre alla sua forma classica ed originaria, ai sensi degli artt. da 61 a 69bis del D.Lgs. 276/2003, tale rapporto poteva essere praticato anche attraverso un “progetto” (c.d. co.co.pro), ma l’art. 52 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 (c.d. Job Act) ha abrogato i citati articoli da 61 a 69bis del D.Lgs. 276/2003, abrogando pertanto tale contratto di collaborazione a progetto.
Sopravvive quindi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa “puro”, ma l’art. 2 del citato D.Lgs. 81/2015 ha previsto che:
(…) ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Tale disposizione (ossia l’applicazione della normativa del lavoro subordinato ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa) NON si applica alle seguenti fattispecie:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
Pertanto, se il lettore si rispecchia in una delle fattispecie riconosciute dalla legge, sopra elencate, in accordo con la Società, può sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.