Il lettore è titolare di una ditta individuale artigiana. In tal caso, gli obblighi Inps prevedono che il titolare artigiano debba pagare i contributi, calcolati sul c.d. minimale di reddito (per il 2021 è stato fissato in € 15.953,00) alle scadenze prefissate:
- 16/05 contributi fissi Inps riferiti al 1° trimestre dell’anno in corso;
- 20/08 contributi fissi Inps riferiti al 2° trimestre dell’anno in corso;
- 16/11 contributi fissi Inps riferiti al 3° trimestre dell’anno in corso;
- 16/02 contributi fissi Inps riferiti al 4° trimestre dell’anno precedente.
L’importo totale dei contributi fissi Inps– gestione artigiani - previsto per l’anno 2021 ammonta a € 3.836,16 (€ 3.828,72 IVS + € 7,44 maternità)
La circolare Inps n. 102 del 12 gennaio 2003 ha previsto che il contributo Inps è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa. Se tale totale eccede l’importo minimale prima menzionato (€ 15.953,00 per il 2021), occorre calcolare la relativa contribuzione sul reddito, appunto, eccedente il minimale. E’ previsto comunque anche un massimale imponibile di reddito annuo, oltre al quale non è più dovuta alcuna contribuzione (per il 2021 è pari a € 78.965,00)
Le scadenze per il versamento di tali contributi eccedenti sono quelle previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo, primo acconto e secondo acconto.
Ai fini del conteggio della totalità dei redditi di impresa, il lettore dovrà tenere conto, oltre che del reddito derivante dalla ditta individuale artigiana, anche di quello attribuito “virtualmente” dalla società startup, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, prescindendo dall’effettiva destinazione che l’assemblea ha riservato agli utili, e posto che comunque la distribuzione dei dividendi è inibita in capo alle Società startup.
Ciò in ossequio alla citata circolare n. 102 del 12 gennaio 2003:
(…)
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge n.438/1992 citata.
(…)