La figura di Presidente del C.d.A. può essere compatibile con quella di lavoratore subordinato presso la medesima società, a seguito della nota sentenza della Corte di Cassazione del 20/01/2017 n. 1545 e del conseguente recepimento da parte dell’Inps con il messaggio n. 3359 del 17/09/2019. Vedi argomento trattato:
https://www.emiliaromagnastartup.it/it/content/salve-attualmente-sono-stage-presso-una-societa-di-revisione-dovrei-diventare
Per quanto riguarda la prestazione occasionale (lavoro autonomo art. 2222 c.c.), eventualmente resa dal soggetto privato nei confronti della Società, presso la quale il medesimo soggetto privato è contestualmente Presidente del C.d.A. e lavoratore subordinato, occorre puntualizzare quanto segue.
La figura dell’amministratore di una società (di capitali) ha precisi obblighi imposti dalla legge. In particolare l’art. 2476 c.c. (responsabilità verso la società, verso i soci, e verso i creditori sociali inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale).
L’art. 2475 ter c.c. dispone che il contratto concluso dal rappresentante (Presidente del c.d.a. conclude un contratto d’opera art. 2222 c.c., ancorché occasionale, con la medesima persona quale soggetto privato) può essere annullato se agisce in conflitto di interessi con il rappresentato (Società).
Va da sé che in questa fattispecie è evidente il conflitto di interessi, e questo potrebbe, altresì, ledere il patrimonio sociale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 271/2017, ha dichiarato che “il conflitto di interessi che determina l’annullamento del contratto, postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (…)”