Il lettore non specifica se i suddetti soci prestino la loro attività per la società in qualità di “soci lavoratori”.
Qualora fosse questa la fattispecie, occorre valutare il rapporto di lavoro dipendente in essere, se questo è “prevalente” rispetto all’attività di socio lavoratore. Se la risposta è affermativa, il socio lavoratore non dovrà provvedere all’iscrizione e versamento all’Inps gestione commercianti. Qualora l’attività di lavoro subordinato non sia prevalente, il socio lavoratore dovrà (rectius, doveva) iscriversi alla gestione commercianti. Volutamente si è esclusa la gestione artigiani poiché è strettamente connessa con la tipologia della società: se questa fosse una società artigiana, la verifica del concetto di prevalenza sarebbe stata, giocoforza, effettuata a monte: pena la mancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Per la tematica del concetto di prevalenza del lavoro subordinato, si rimanda a
http://www.emiliaromagnastartup.it/content/il-socio-di-srl-no-amministratore-unico-che-versa-i-contributi-alla-gestione-commercianti
Per quanto riguarda, invece, i compensi corrisposti dalla Società ai soci, per l’attività di amministratore, ai sensi della legge 335/1995, resta invariato l’obbligo di iscrizione all’Inps gestione separata, e ai relativi versamenti dei contributi, indipendentemente da qualsiasi altra fattispecie contributiva riferita al rapporto di lavoro dipendente e/o socio lavoratore.
I soci amministratori di una SrlS startup innovativa, tutti dipendenti a tempo indeterminato in altre società (quindi avendo già posizioni INPS aperte), devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali a INPS se non hanno altri dipendenti?
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Determinare il valore di una quota di una startup è un processo complesso, spesso soggetto a variabili e interpretazioni, che richiede una valutazione approfondita dell’intera azienda, anche in base alla tipologia di investimento fatto a monte sulla startup e sui relativi eventuali patti parasociali.
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Il lettore non chiarisce l’attività svolta dalla Società startup di cui egli è socio e amministratore. Ai fini del riscontro al quesito, si presume che tale attività sia estranea a quella professionale di ingegneria (ancorché non esercitata dal lettore, pur essendo iscritto al rispettivo Ordine professionale).
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Premesso che, come noto, l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ.mod. e int., testualmente prevede, alla lettera e), che la Società startup innovativa non distribuisce, e non ha distribuito, utili, si deve ritenere che la Società a responsabilità limitata, di cui è socio il lettore, non sia più iscritta nella sezione
speciale del registro delle imprese.
Premesso ciò, si conferma che la normativa non prevede alcun assoggettamento previdenziale ai dividendi distribuiti ai soci, previa deliberazione assembleare dei soci, prevista dall’art. 2479 del Codice Civile. - DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?Risposta
Buongiorno, può trovare la risposta alla sua domanda tra le risposte passate a questo link: https://www.emiliaromagnastartup.it/it/content/esiste-incompatibilita-tra-dipendente-pubblico-e-socio-la-costituzione-di-una-startup-0