Il tirocinio c.d. curriculare è disciplinato dall’art. 18 della legge del 24/06/1997 n. 196 e dal decreto attuativo D.M. n. 142 del 25/03/1998.
Tale tipo di tirocinio (o stage) è un periodo di formazione che gli studenti devono effettuare per acquisire delle competenze professionali, nell’ambito di un’alternanza tra studio e lavoro, mediante l’esperienza diretta nel mondo del lavoro, ed è previsto dal piano di studi per l’acquisizione di Crediti Formativi.
Il citato tipo di tirocinio deve essere svolto presso un’impresa ovvero un libero professionista, ancorché privi di dipendenti (non occorre che questi soggetti siano anche datori di lavoro).
Per quanto riguarda il numero massimo dei tirocinanti che ogni unità produttiva può ospitare contemporaneamente, la suddetta normativa tace, non trattando la fattispecie. Diversa è la casistica del tirocinio extracurriculare, poiché questa è regolamentata (anche) dalle Regioni, e normalmente queste hanno disciplinato tale fattispecie, facendo una correlazione con determinate grandezze che possiedono le singole unità operative (es. la regione Emilia Romagna ha previsto la possibilità di attivare un tirocinio qualora l’azienda ospitante non abbia alcun dipendente o ne abbia al massimo cinque)
La società startup (successivamente soggetto ospitante), per attivare il tirocinio curriculare, deve stipulare una convenzione con una scuola secondaria di secondo grado, ovvero con un’università (c.d. soggetti promotori) al fine di ospitare lo studente (tirocinante). Dovrà quindi essere compilato il c.d. progetto informativo secondo le indicazioni del tutor scolastico/universitario.
Il tirocinio curriculare deve avere una durata minima commisurata al numero di crediti previsti dal piano studi e comunque non superiore a dodici mesi.