Non è chiaro se il lettore intenda intrattenere contemporaneamente presso la medesima Società le due fattispecie (contratto di società e contratto di lavoro subordinato).
Se così fosse, la qualità di socio di società di capitali non è di per sé incompatibile con quella di lavoratore subordinato. Tuttavia, quest’ultimo deve possedere il requisito essenziale della, appunto, subordinazione. Ossia occorre che il socio sia soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’organo amministrativo. Questa condizione potrebbe realizzarsi qualora il socio sia un c.d. socio di “minoranza”.
Ciò in quanto l’organo amministrativo è nominato dai soci, e potrebbe essere difficoltoso sostenere che un lavoratore sia assoggettato al citato potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esercitato dall’organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere controllato dal medesimo lavoratore (nella veste di socio, in questo caso di “maggioranza”).
Se, invece, il lettore intende considerare le due fattispecie presso Società diverse, occorre sostanzialmente rispettare l’art. 2105 del c.c. che tratta dell’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro. In particolare l’obbligo, da parte del lavoratore, di astenersi da ogni atto che possa concretizzarsi in affari posti in essere in concorrenza con l’imprenditore datore di lavoro (divieto di concorrenza), ovvero nella divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’imprenditore medesimo (obbligo di riservatezza).
Regole specifiche, in particolare i divieti, sono previste per il rapporto di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione.