provo a dare qualche dettaglio aggiuntivo, la richiesta infatti era molto sintetica per via del limite di caratteri nel form online.
La società è costituita da 6 soci, 3 con PIVA e 3 dipendenti della Pubblica Amministrazione. I tre dipendenti della PA sono a tempo sono assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno e non possono aprire PIVA. Il problema è come configurare la remunerazione per i 3 dipendenti di PA che pure hanno effettuato una prestazione d'opera occasionale verso la società. In aggiunta, due dei tre sono nel CdA, e secondo il consulente del lavoro della società è necessario che si dimettano da tale incarico per poter ricevere un compenso per la prestazione fornita. Vorrei un vostro parere in merito a quanto proposto dal consulente del lavoro, eventualmente indicando se esistano alternative a tale soluzione.
Il T.U. sul Pubblico Impiego (D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165) in particolare l’art. 53, comma 1, dispone per tutti i dipendenti pubblici, tra le altre, la disciplina delle incompatibilità previste dall’art. 60 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che testualmente prevede:
“60 - Casi di incompatibilità
L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, (…)”
Alla luce di quanto sopra appare quindi compatibile la figura di socio di una società di capitali (quale è la startup), mentre non lo è (salvo diversa disposizione dell’ente pubblico):
rivestire la carica di amministratore, neanche all’interno del consiglio di amministrazione
rivestire una qualsiasi carica che possa comportare l’esercizio di poteri decisionali o comunque gestionali
apportare il proprio lavoro quale socio lavoratore
apportare il proprio lavoro quale lavoratore subordinato
(…)
Inoltre, la figura dell’amministratore di una società (di capitali) ha precisi obblighi imposti dalla legge. Per esempio quelli previsti dall’art. 2476 c.c. (responsabilità verso la società, verso i soci, e verso i creditori sociali inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale), e dall’art. 2475 ter c.c. che dispone che il contratto concluso dal rappresentante, (per esempio, il Presidente del c.d.a. che conclude un contratto d’opera art. 2222 c.c., ancorché occasionale, con sé stesso quale soggetto privato), può essere annullato se agisce in conflitto di interessi con il rappresentato (Società).
La Corte di Cassazione, con la sentenza 271/2017, ha dichiarato che “il conflitto di interessi che determina l’annullamento del contratto, postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (…)”
Alla luce del combinato disposto della verosimile incompatibilità tra il dipendente pubblico e la veste di amministratore, quindi dell’ altrettanto verosimile conflitto di interessi tra la veste del soggetto privato e il medesimo in veste di amministratore, si conferma l’opportunità di presentare, in primis, le dimissioni dalla carica di amministratore, quindi (dopo un congruo tempo) procedere con la prestazione occasionale di cui all’art. 2222 c.c. e nel rispetto dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021 n. 146 (e succ. conv./modif.)