Il divieto di concorrenza, rectius, l’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, di cui all’art. 2105 c.c., è previsto nel caso di costanza del rapporto di lavoro. Alla cessazione, cessa anche il divieto (salvo il caso in cui le Parti abbiano regolato tale fattispecie)
Premesso ciò, il lettore non riferisce se il rapporto di lavoro in essere è a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. Presupponendo che trattasi di quello indeterminato, egli potrà recedere liberamente con l’avvertenza di comunicare il preavviso al datore di lavoro (salvo diversi accordi tra le Parti)
Qualora il contratto fosse a tempo determinato, l’art. 2119 c.c. prevede, per entrambe le Parti, la possibilità di recesso prima della scadenza del termine, solo nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche provvisoria, ovvero solo per giusta causa. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore comunichi la volontà di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del termine, potrebbe dover subire una richiesta risarcitoria da parte del datore di lavoro. Tuttavia, nella prassi le dimissioni del lavoratore sono “sopportate” dal datore di lavoro che molto raramente intraprende la via giudiziaria per il riconoscimento del danno subito.
Invece, per quanto riguarda le quote societarie, queste non possono essere “lasciate”.
Previa verifica dello Statuto della Società startup che non preveda limitazioni e/o condizioni per determinate categorie di quote, alla libera circolazione, ovvero l’esclusione del diritto di recesso del socio, fintanto che la società mantenga la qualità di startup, il lettore potrà cedere le proprie quote o agli altri soci cui spetta il diritto di prelazione, ovvero, in mancanza di tale esercizio, ad altro soggetto. Oppure egli potrà recedere dal contratto di società, ma solo per le fattispecie previste dall’art. 2473 c.c., ovvero per quelle (eventualmente) previste dal citato statuto societario.