Il diritto di precedenza nelle riassunzioni è disciplinato dall'art. 15, comma 6, della Legge n. 264/ 1949, così come modificato dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 297/2002, secondo cui “i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nell’assunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”.
Il legislatore attribuisce cioè, ai lavoratori, in presenza delle predette condizioni, un diritto di precedenza ai fini dell’assunzione rispetto alla generalità degli altri lavoratori, ponendo in tal modo specifici e corrispondenti obblighi in capo ai datori di lavoro pubblici (enti pubblici economici) e privati.
Il Legislatore del 1949 non si è preoccupato di specificare le mansioni per le quali il lavoratore può far valere il diritto di precedenza: solo in sede giurisprudenziale, si è determinato che queste debbano essere “le medesime” o almeno “omogenee” rispetto a quelle cui era adibito il lavoratore al momento del licenziamento.
Del tutto irrilevante è, pertanto, ogni nuova assunzione per mansioni diverse.
Si sottolinea altresì come il legislatore parli espressamente di nuove assunzioni. Si ritiene pertanto che eventuali trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato – anche con finalità formative – a tempo indeterminato non costituiscano presupposto per l’insorgenza del diritto di precedenza di un lavoratore precedentemente licenziato per riduzione del personale.
Anche in questo caso permane evidentemente il limite dettato dall’istituto generale del divieto di negozi in frode alla legge.
Al di là del diritto di precedenza nelle riassunzioni, si rammenta che in ogni caso rientra nelle facoltà del datore di lavoro di recedere al termine del contratto di apprendistato.