Risposta
La legge di Stabilità dispone che le assunzioni incentivate non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.
Da ciò discende che potranno essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.
Si pone la questione se i benefici possano essere riconosciuti in presenza di una conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine in quanto formalmente non si tratterebbe di una nuova assunzione .
Una modalità operativa possibile ed in linea con le previsioni normative potrebbe essere quella di cessare i rapporti a tempo determinato , procedendo successivamente ad una nuova assunzione a tempo indeterminato nel rispetto degli “stacchi”
di 10-20 giorni previsti dal D.Lgs 368/2001 e successive modifiche.
Per le modalità operative occorrerà comunque attendere i chiarimenti che, sicuramente, interverranno attraverso l’INPS e il Ministero del Lavoro.





