L’art. 27 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e succ.conv. e modif., stabilisce che le prestazioni rese alla Società startup innovativa dai propri AMMINISTRATORI, DIPENDENTI o COLLABORATORI CONTINUATIVI, possono essere remunerate con strumenti finanziari o altri diritti similari, e che tale assegnazione non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Solo l’eventuale successiva cessione determinerà il rilievo fiscale ed eventualmente contributivo.
Pertanto, la normativa non prevede alcuna remunerazione per il SOCIO. Per rientrare nella fattispecie di cui sopra, occorre che il socio rivesta anche una figura prevista dalla norma, per esempio quella del dipendente.
In tal caso, il comma 7 dell’art. 28 del citato decreto prevede che una parte della retribuzione non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e solo la parte variabile può essere rappresentata dall’assegnazione di strumenti finanziari.
Tale parte variabile, in considerazione del fatto che specularmente corrisponde all’ aumento del capitale sociale, dovrà essere oggetto di una perizia redatta da un esperto scelto tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori, al fine di valorizzare economicamente la prestazione resa dal dipendente che viene remunerata, appunto, con l’assegnazione di strumenti finanziari e non dal denaro.
Si ritiene che tale assegnazione debba transitare nel cedolino paga, poiché rappresenta comunque un reddito, ancorché esente, di lavoro dipendente.