L’INPS, con il messaggio n. 3359 del 17/09/2019, ha recepito l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione degli ultimi anni, e ha fissato i criteri di compatibilità tra la carica di amministratore e il rapporto di lavoro subordinato presso la medesima società.
Appare utile ricordare che sino al 16/09/2019 c’era una discrasia di interpretazione tra la stessa l’Inps e la Giurisprudenza, in merito alla compatibilità tra la carica di Presidente/amministratore/consigliere delegato e un rapporto di lavoro subordinato presso la medesima società. L’Inps negava tale compatibilità, (salvo per le società cooperative) mentre la Giurisprudenza la riconosceva, ancorché in contesti ben delineati.
Ora, appunto, con il messaggio sopra menzionato, l’Inps ha riconosciuto tale compatibilità, precisando tuttavia le condizioni necessarie a legittimare, in capo alla stessa persona, il ruolo di amministratore e lavoro dipendente presso la stessa società.
Le condizioni sono:
- che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Volendo riassumere le diverse fattispecie di Amministratore, emerge:
Presidente del Consiglio di Amministrazione
La carica di Presidente di una Società di capitali non è (più) da considerare incompatibile con la figura di lavoratore subordinato, in quanto, anche il Presidente, come qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, può essere soggetto a direttive/decisioni/controlli dell’organo collegiale. E ciò anche nel caso in cui al Presidente sia stata conferito il potere di rappresentanza.
Amministratore Delegato
Tale fattispecie è compatibile nei limiti di quanto previsto nella delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Per esempio, se egli è munito di delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del C.d.A, la sua carica è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.
Amministratore Unico
Tale figura resta incompatibile con il contestuale rapporto di lavoro subordinato. Ciò in relazione al fatto che l’Amministratore Unico esprime da solo la volontà della società, come anche i poteri di controllo, comando e disciplina. Non sarebbe possibile effettuare, in capo al medesima persona, una distinzione tra organo direttivo della società ed esecutore di prestazioni lavorative.