la pubblicazione di un'invenzione fatta con ogni mezo che lasci traccia datata con certezza è da evitare: distrugge uno dei requisiti fondamentali che l'invenzione deve avere alla data della domanda di brevetto, la novità. Si vedano gli artt. 45, 47 e 48 del Codice della Proprietà Industriale http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf.
Prima si decida se brevettare o meno e poi si decida quando presentare l'invenzione e a chi. Anche quella del focus group pagato e tenuto al silenzio è una strafda praticata.