L’idea di realizzare un portale nel senso di luogo virtuale dove sono raccolti un insieme di servizi che sono resi disponibili in un'unica struttura sul web, non ha una forma specifica di protezione, in quanto si tratta in buona sostanza di un’idea commerciale e quindi non brevettabile. Per poter realizzare la propria idea è pur sempre necessario esporre il proprio progetto. Prima di esporre un’idea a terzi potenziali partner, finanziatori, sviluppatori o altro è necessario prendere alcune minime precauzioni, tra cui ad esempio quella di scegliere un nome appropriato per il tipo di prodotto e registrarne il dominio internet a proprio nome. Inoltre è opportuno firmare degli accordi di riservatezza che vincolino i terzi a non utilizzare o comunicare ad altri le informazioni ricevute. Solo dopo la firma si potrà presentare il progetto completo in tutti i suoi particolari. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.
Salve. Ho in mente di realizzare un portale che non esiste in nessuna forma, nemmeno di somiglianza con altri. Mi domandavo, dal momento che dubito possa essere brevettata, se esista una modalità alternativa di protezione della mia idea. grazie!
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/