Il Regio Decreto Legge 14 aprile 1939 n. 636 ha istituito l’assicurazione generale obbligatoria (c.d. AGO) che prevede determinati istituti giuridici (quali l’assicurazione sociale, vecchiaia, disoccupazione, etc.), per i lavoratori dipendenti. Tale assicurazione è obbligatoria indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato sia prevalente o meno.
Invece, il presupposto su cui fonda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps alla gestione commercianti, a cui potenzialmente dovrebbe essere iscritto il socio lavoratore, è quello della prevalenza dell’attività esercitata.
Infatti, la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 prevede: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra di lavoro subordinato, occorre verificare se quest’ultima è prevalente rispetto a quella imprenditoriale (sì da escluderla legittimamente dalla relativa iscrizione previdenziale).
Tuttavia, solo lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno fa sì che escluda l’iscrizione nella gestione commercianti e/o artigiani
v. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6323, in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell’attività commerciale.
Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari che forniscano delucidazione nel merito. Occorre pertanto contattare la sede INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.
E’ possibile, pertanto, che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, (e conseguentemente il pagamento dei relativi contributi) il socio che risulti dipendente part-time indipendentemente dalla percentuale di questa.
Pertanto, qualora il socio svolga esclusivamente e genuinamente la sua attività nella veste del lavoratore subordinato, non dovrà essere iscritto all’Inps (anche) nella gestione commercianti.
Qualora, la sua prestazione lavorativa si protragga costantemente oltre l’orario di lavoro previamente definito, potrebbe crearsi una situazione un po’ insidiosa:
-qualora il socio - anche dipendente – sia genuinamente soggetto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (Società), e formalmente tali presupposti sussistono, poiché il lettore è possessore di una quota del 5% e non rientra nel C.d.A., il lavoro extra viene considerato quale supplementare e straordinario, e il rapporto rimane confinato nella fattispecie del lavoro subordinato;
-se invece, il suo comportamento lavorativo manifesta una libertà organizzativa e decisionale, l’Inps potrebbe presumere che l’attività svolta, sia quella di socio lavoratore (e non di lavoratore subordinato) e considerare quella come prevalente, e pretendere conseguentemente i relativi contributi della gestione commercianti (fermo restando anche quelli del lavoro subordinato).