l'art.2105 del c.c.disciplina l'obbligo di fedeltà da parte del lavoratore e il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore commerciale o produttivo. La giurisprudenza amplia il concetto legale e considera la fedeltà come obbligo di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro , il quale deve essere salvaguardato contro il possibile uso pregiudizievole di notizie ed informazioni di cui il lavoratore è a conoscenza anche al di fuori dell'orario di lavoro e durante la sospensione del contratto.
La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare e del relativo obbligo risarcitorio quando causa un danno al datore di lavoro e quest'ultimo sia in grado di fornirne la prova.