Il lettore non specifica se egli rivesta la qualifica di Amministratore Unico ovvero di Consigliere all’interno di un Consiglio di Amministrazione.
Nel primo caso, si invita il lettore all’esame della risposta al quesito precedente, in cui, sostanzialmente, era stata ribadita l’incompatibilità giuridica della coesistenza, in capo ad un unico soggetto, della figura di amministratore unico (così come quella del presidente di un C.d.A.) con quella di lavoratore subordinato.
Diversamente, se la persona riveste la figura di Consigliere, ma non di Presidente, all’interno di un Consiglio di Amministrazione, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 19 maggio 2008 n. 12.630, la quale ha sancito che “…la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato ……il dipendente – amministratore deve provare in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso”.
Pertanto, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un Consigliere e la Società, ancorché la persona rivesta la carica di amministratore, è necessario fornire la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Soddisfatto l’imprescindibile requisito sopra riportato, è possibile usufruire degli esoneri contributivi di cui all’art. 1, commi 118 a 122 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), in presenza di determinati requisiti:
- l’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 e deve essere a tempo indeterminato;
- nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione il lavoratore non deve essere risultato occupato, a tempo indeterminato, presso un qualsiasi datore di lavoro;
- nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 il lavoratore non deve aver avuto con la Società, datore di lavoro, (compreso anche le società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, alla medesima Società datore di lavoro) un contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, devono essere rispettati i principi generali dell’art.4, commi 12 e 15 della legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), ossia, semplificando, quelli inerenti a:
- diritto di precedenza alla riassunzione di un lavoratore;
- datore di lavoro che ha in corso sospensioni dal lavoro;
- rispetto dei termini inerenti l’invio dell’Unilav;
- regolarità degli obblighi contributivi e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
L’inadempimento anche a uno di tali principi, preclude il godimento dell’esonero contributivo.