La borsa di studio è un finanziamento che viene erogato dalle istituzioni pubbliche, ad esempio l’università, per diverse motivazioni, le principali quelle di premiare e/o supportare determinati soggetti per il loro merito in un determinato campo, ovvero per necessità economica.
Ancorché da un punto di vista fiscale il reddito scaturito dalla borsa di studio è considerato reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c del Tuir), da un punto di vista squisitamente contrattuale non è equiparabile a tale fattispecie. Pertanto, salvo che il relativo bando non preveda tale divieto, fatti salvi inoltre gli altri eventuali requisiti (esempio Isee che non deve superare un certo valore), il mero possesso della borsa di studio non risulta una causa ostativa alla costituzione di una Società.