Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro già disciplinato dal D.LGS 276/2003 e riformato dal D.Lgs 167/2011. Entro il 25/04/2012 dovrà essere definita la regolamentazione regionale per la formazione e il recepimento dai CCNL nazionali. Il CCNL 29/11/2011 degli studi professionali è il primo accordo che rende operativa la riforma dell’apprendistato professionalizzante contenuta nel Testo unico (D. Lgs. n. 167/2011).Il rinnovato CCNL disciplina, infatti, tutte le tipologie di apprendistato (apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca), con l’aggiunta anche del nuovo apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
L’assunzione nelle diverse tipologie sarà possibile per i giovani fino a 29 anni e consente agevolazioni contributive per i datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti. La durata dell’apprendistato è prevista per un massimo di tre anni (escluso il settore artigiano) e la formazione dell’apprendista è obbligatoria. E’ necessario stipulare un contratto scritto ed effettuare la comunicazione anticipata (almeno 1 gg) al Centro per l’impiego.
Ai sensi del D.LGS 81/2008 chiunque occupi personale alle proprie dipendenze deve rispettare le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro: effettuare la valutazione dei rischi, nominare il medico del lavoro, effettuare formazione al personale , nominare l’R.S.P.P.(responsabile sicurezza prevenzione personale) che può coincidere con il titolare dello Studio effettuando un corso specifico , nominare l' R.L.S. (responsabile dei lavoratori).