L’art. 41 del D.lgs. 15/06/2015 n.81, disciplina il contratto di apprendistato (che per sua natura è un contratto a tempo indeterminato, e prevede, eventualmente, la possibilità di recedere, con preavviso, dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato).
Il comma 5, lett. g) del successivo art. 42, prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del Dpr 1026/1976, per quanto riguarda la maternità, non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.
Anche in presenza di ammortizzatori sociali, l’art. 2, comma 4) del D.Lgs. 14/09/2015 n.148, prevede che il periodo di apprendistato è prorogato del tempo equivalente alle ore di integrazione salariale fruita.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6134 del 12/05/2000 ha stabilito che il rapporto di apprendistato viene prolungato (sempre al fine di dare la possibilità al lavoratore di completare la formazione), anche per esigenze aziendali. In questo caso, la sospensione dell’attività deve essere concordata in sede sindacale.
Si ritiene opportuno, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, comunicare al lavoratore, in maniera chiara, l’eventuale proroga dell’apprendistato dovuta dalla sospensione. In assenza di tale comunicazione, il rapporto si stabilizza in un ordinario contratto di lavoro subordinato, dalla data di scadenza naturale dell’apprendistato.