La fonte per eccellenza del rapporto subordinato è l’art. 2094 c.c., che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
L’elemento fondamentale per qualificare il rapporto di lavoro dipendente è pertanto la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la qualità di socio di società di capitali non è di per sé incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente, purché sia ravvisabile, in concreto, il vincolo di subordinazione. Ciò è possibile quando il socio lavoratore è effettivamente soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’organo amministrativo.
La fattispecie proposta dal lettore, ossia che il socio di maggioranza di una srl possa anche essere lavoratore subordinato della medesima società, è di difficile compatibilità. Infatti, se il socio ha poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, di fatto, interferisce con il pieno e libero svolgimento della volontà del medesimo organo amministrativo. Risulta difficoltoso sostenere che un lavoratore possa considerarsi soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un datore di lavoro, esercitato dall’organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere controllato dal medesimo lavoratore (ovviamente nella veste del socio di maggioranza).
Vedi per tutte http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/Avvocatura/T1C_0086.pdf
Di converso, in presenza di determinati presupposti, il citato socio lavoratore potrà (dovrà) essere iscritto come tale presso l’Inps di competenza, nella gestione degli artigiani ovvero in quella dei commercianti.