L’art. 1 del decreto interministeriale n. 142 del 25/03/1998 ha regolamentato l’attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento, e prevede che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda entro certi limiti, in particolare le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare un tirocinante.
Non viene trattata la fattispecie in cui l’Azienda non abbia alcun dipendente.
Le Regioni, a cui è demandata la promozione del supporto dell’inserimento lavorativo delle persone, hanno utilizzato lo strumento del tirocinio extracurriculare con distinti provvedimenti legislativi.
L’Emilia Romagna, con l’art. 26 bis, 2° comma, della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17, ha testualmente previsto che:
Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:
- un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
(…)
Pertanto, nel rispetto di tutte le norme vigenti, nel territorio dell’Emilia Romagna è prevista la possibilità di attivazione di n. 01 contratto di tirocinio extracurriculare, ancorché l’azienda ospitante non abbia alcun dipendente.