La Società startup innovativa, oltre a godere di tutte le agevolazioni contributive previste dalla legge per la generalità delle imprese, può usufruire di ulteriori agevolazioni (tra cui quella già segnalata dal lettore in tema di credito d’imposta per le assunzioni qualificate).
Per esempio, in tema di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo innovative, l’art. 38 del decreto rilancio (D.L. 19/05/2020 n.34, conv. con mod. Legge 17/07/2020 n.77), ha esteso alle spese per contratti di ricerca extra muros, quelli stipulati con startup innovative. Quindi, un’impresa può commissionare un’attività di R&S ad una startup innovativa, che viene pertanto equiparata a quella commissionata ad un’università ed istituti di ricerca. L’agevolazione è al 12% e le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
In tema di contratto a tempo determinato, il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, prevede che per le start up non si applicano i limiti imposti ai contratti a tempo determinato “ordinari” in tema di proroghe e/o rinnovi. (Ancorché in questa fase di emergenza sanitaria, in via eccezionale, il legislatore ha previsto che sino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare tali contratti, per un periodo massimo di 12 mesi e per una volta sola, anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto dignità).
Oppure, fermo restando il c.d. minimo tabellare, gli artt. 27 e 28 del D.L. 179/2012 conv.con mod.Legge 221/2012 prevedono la possibilità di remunerare, la parte variabile della retribuzione, i lavoratori con strumenti finanziari partecipativi esenti da imposte e contributi.
Interessante l’agevolazione contributiva nel caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione di quello a tempo determinato), durante il periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020. Infatti, l’art. 6 del D.L. 14/08/2020 n. 104 conv.con mod. dalla Legge 13/10/2020 n. 126, prevede, a favore di tutti i datori di lavoro privati, un esonero contributivo fino ad un massimo di € 671,66 mensile (sino ad una durata pari a 6 mesi), da riproporzionare nel caso del part time