La legge rinvia all’autonomia collettiva l’individuazione del “tetto” massimo di contratti part time che possono essere stipulati dalle aziende del settore di riferimento (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1, co.). Dalla lettera della disposizione si evince, infatti, che la legge non prevede un limite percentuale di ricorso al part time rispetto ai rapporti di lavoro a tempo pieno, salvo diversa previsione a livello contrattuale collettivo.
Il mancato rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo del part time stabiliti dai contratti collettivi può costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), per inosservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.