Il tirocinio è finalizzato alla formazione e orientamento e si pone l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.L’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime.Soggetti promotori, ad esempio, possono essere i Centri per l’impiego, le Università, Comunità terapeutiche autorizzate, Centri di orientamento.
Il tirocinio è attivato tramite la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, alla quale occorre allegare un progetto formativo che indichi: obiettivi e modalità di attuazione del tirocinio; tutor incaricato dal soggetto promotore e responsabile aziendale; struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio.
Questa tipologia di tirocinio non può avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e può essere promossa unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Al fine di evitare che vengano meno le finalità del tirocinio, i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione alle dimensioni dell’impresa: un tirocinante nelle aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al 10% nelle aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.
Non qualificandosi il tirocinio in alcun modo come rapporto di lavoro, non sussiste l’obbligo di corrispondere una retribuzione vera e propria al tirocinante, ma spesso le convenzioni stabiliscono un rimborso mensile o globale.
Interessante, inoltre, sottolineare che la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile terzi è garantita, spesso, dal soggetto promotore.