La Società è tenuta al pagamento dei contributi previdenziali qualora, ai sensi degli artt. 2479, 2479 bis e 2389 del cc, i suoi Soci deliberino un compenso a favore dell’amministratore (che può essere anche socio). In tal caso, il compenso è assoggettato all’Inps della gestione separata le cui aliquote risultano le seguenti:
-34,23% qualora l’amministratore non abbia altra copertura previdenziale. Tale contributo risulta per un terzo a carico dell’amministratore medesimo e i restanti due terzi a carico della Società.
-24,00% qualora l’amministratore abbia altra copertura previdenziale. Vale la suddetta ripartizione.
Si richiama l’attenzione all’opportunità di tale delibera in relazione all’art. 2423 bis c.c., in particolare al c.d. principio di prudenza. L’ordinanza depositata il 14/11/2013, della Corte di Cassazione, sezione tributaria, in materia di sindacabilità e deducibilità dei compensi dell’amministratore unico, ha statuito che si configura elusione fiscale nel caso di erogazione di un compenso troppo elevato all’amministratore unico, ed è riconosciuta all’agenzia delle entrate la facoltà di sindacare l’importo del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, qualora appaia sproporzionato, a nulla rilevando le deliberazioni sociali.