Il Durc, ovvero il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attesta la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL (ed eventualmente delle Casse Edili)
La richiesta del DURC è obbligatoria, tra le varie fattispecie, quando ci sono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Invero, è fortemente consigliata (meglio, pretesa), quando si tratta di contratti di appalto tra privati.
Il contratto d’appalto è disciplinato dall’art. 1655 c.c.: L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Ciò, in relazione al fatto che nel caso di appalto d’opere o servizi, ai sensi dell’art. 29 c.2 D.Lgs. 276/2003, esiste una responsabilità solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l’appaltatore (oltre gli eventuali subappaltatori) a corrispondere ai lavoratori occupati i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, i premi assicurativi, (…)
Ancorché la Srls non abbia dipendenti, potenzialmente è tenuta alla consegna del citato Durc. Infatti occorre verificare se l’attività svolta dalla lettrice/Società (sia quella di amministratore ancorché senza compenso, sia quella eventualmente svolta come socio lavoratore) ha i requisiti per l’iscrizione all’INAIL e/o all’INPS (gestione commercianti). In tal caso, anche in presenza di una sola iscrizione, è possibile il rilascio del DURC.
Qualora la suddetta attività NON abbia alcun requisito di iscrivibilità presso i suddetti enti, NON sarà possibile alcun rilascio del DURC.