Come noto, l’art. 26 del D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. legge 17/12/2012 n.221, prevede, a favore delle startup, alcune deroghe al diritto societario. In particolare, il comma 2, stabilisce che l’atto costitutivo della start-up Società a responsabilità limitata, (con esclusione di quella “semplificata”), può prevedere la creazione di particolari categorie di quote/strumenti, e l’art. 27 prevede la remunerazione del lavoro dipendente con l’assegnazione di strumenti finanziari.
Il successivo comma 7 dell’art. 28 prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, collegata all’efficienza o redditività dell’impresa, o ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote (o azioni) della società e la cessione gratuita delle medesime quote/azioni.
Il successivo comma 8, sostanzialmente, rimanda alla contrattazione collettiva o di prossimità, la definizione/gestione di quanto sopra.
Pertanto, al fine di soddisfare il requisito del minimo tabellare, occorrerà individuare il relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (ed eventuali contratti di prossimità) riferito solitamente all’attività svolta dalla Startup. Un tipo di CCNL frequentemente utilizzato è quello del Terziario. Dopodiché, sulla base della mansione che andrà a svolgere il lavoratore, sarà collegato il relativo livello retributivo.
Quindi, eventualmente per soddisfare la parte variabile, la Società dovrà, ai sensi del comma 8 dell’art.28, concordare con la Parte Sindacale, delegata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, le caratteristiche, le regole e i criteri per la determinazione della citata parte variabile della retribuzione, nella fattispecie l’assegnazione di strumenti finanziari.
Dopodiché, il contratto individuale di lavoro subordinato potrà fare un mero riferimento al contratto collettivo aziendale (e nazionale di riferimento), per regolare la mera esecuzione.
Per quanto riguarda la busta paga, dovrà risultare l’assegnazione dello strumento finanziario.
Tale assegnazione, ancorché considerata come reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi (salvo fattispecie particolari).