Il contratto di lavoro occasionale è un contratto di lavoro autonomo (ancorché occasionale, anziché abituale) di cui all’art. 2222 c.c.
La caratteristica del lavoro autonomo è la mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente e che il prestatore deve garantire una certa opera o un certo servizio richiesto dal committente, verso un corrispettivo (obbligo di risultato).
Pertanto, il modus operandi del lavoratore autonomo è sostanzialmente a discrezione di quest’ultimo.
L’inserimento nel contratto che il lavoro venga effettuato in smartworking (termine infelice poiché richiama alla mente il lavoro subordinato) è pressoché irrilevante, poiché, in presenza di un genuino rapporto di lavoro autonomo, rileva il risultato e non i mezzi che vengono utilizzati (ovviamente dovrà coesistere una compatibilità con l’organizzazione e la logistica delle Parti).
A meno che il committente necessiti della presenza in smartworking di quel lavoratore, il quale presti un determinato lavoro, per un certo orario e/o periodo; di fatto che venga posta in essere un’obbligazione di mezzi (e non di risultato). In tal caso, al di là del nomen iuris, il contratto di lavoro che le Parti pongono in essere (ancorché venga effettuato con la modalità dello smart working) è un contratto di lavoro SUBORDINATO di cui all’art. 2094 c.c. e non AUTONOMO di cui all’art. 2222 c.c. (con tutte le conseguenze “nefaste” del caso).
In ogni modo, si precisa che il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (e succ.mod. e integr.) ha introdotto l’obbligo, per i contratti di lavoro autonomo occasionali, di effettuare la relativa comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro, tramite l’apposita piattaforma.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi diramato diverse Faq riferite alla suddetta comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali: