Secondo il bando il requisito di innovatività espresso al p.to 2.3, capoverso 3), è rispettato avendo nella compagine societaria una delle seguenti tipologie di soci o una loro combinazione:
- soggetti di ricerca (università, dipartimenti, enti di ricerca pubblici o privati, singoli ricercatori, professori, strutture di ricerca industriale accreditate ai sensi della DGR 1213/2007);
- investitori istituzionali o informali (società di venture capital, business angels, fondazioni) specializzati nel finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia;
- partners industriali.
La somma delle quote di partecipazione di tali soggetti deve essere superiore al 25%.
I requisiti in possesso del partner industriale sono sostanzialmente quello di essere regolarmente costituita ed attiva sul mercato; non ci sono limitazioni riguardo l’attività economica prevalente, classificata tramite i codici ATECO2007, svolta dal suddetto partner.
La presenza del partner industriale deve altresì rispettare altri requisiti:
- non far perdere i requisiti di piccola impresa alla start up oggetto del finanziamento;
- permettere di individuare la start up come nuova impresa e non come outsourcing di ramo aziendale o come diversificazione industriale o finanziaria di attività già presente sul mercato; questo requisito sarà oggetto di controllo sia tramite la comparazione delle compagini societarie verificabili dal Registro Imprese, sia tramite la verifica della documentazione allegata alla domanda di contributo