L’art. 2475 del Codice Civile tratta dell’Amministrazione della società a responsabilità limitata. Questa può essere affidata a più persone dando vita al consiglio di amministrazione, come il caso prospettato dal lettore.
L’atto fondamentale che tratta della figura dell’Amministratore e dei relativi poteri, è l’atto costitutivo della Società medesima che deve contenere, tra gli altri, l’articolo dedicato, appunto, all’organo amministrativo e ai suoi poteri.
Gli amministratori possono essere autorizzati ad agire individualmente e separatamente (amministrazione disgiunta) oppure congiuntamente (amministrazione congiunta).
Si fa eccezione per alcuni atti che devono essere decisi sempre in forma collegiale (esempio, la redazione del progetto di bilancio).
Stante la flessibilità di cui è contraddistinto l’atto costitutivo, è possibile prevedere la firma disgiunta per determinati atti, normalmente per gli atti di ordinaria amministrazione (quale ad esempio l’assunzione di un dipendente), e la firma congiunta per quelli di straordinaria amministrazione. Oppure, è possibile prevedere che alcuni amministratori abbiano specifici poteri per determinate materie, mentre altri ne abbiano su altre, e così via.
Se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che l’altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata con riferimento alla partecipazione di ciascuno agli utili, decide sull’opposizione.