Durante l’astensione facoltativa l’interessato ha diritto a percepire solo un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera, moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione.
Le modalità operative di determinazione della RMG variano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e del tipo di rapporto. Risulta quindi impossibile determinare quale cifra Le spetterebbe.
Sono indennizzabili tutte le giornate cadenti nel periodo di astensione, con delle precisazioni: per gli operai sono indennizzabili solo i giorni feriali (compreso il sabato) e sono quindi escluse le domeniche e le festività; per gli impiegati sono invece indennizzabili tutti i giorni compresi nel periodo si astensione facoltativa con esclusione delle sole festività cadenti in domenica.
Nella generalità dei casi il datore di lavoro anticipa mese per mese il trattamento economico a carico dell’INPS e ne chiede il rimborso all’Istituto nella denuncia dei contributi previdenziali.