Occorre distinguere le due casistiche.
Il socio di società di capitali può prestare la propria attività lavorativa in almeno due fattispecie:
- in maniera autonoma, personale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- in maniera subordinata, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (leggi Amministratore)
Pertanto, non c’è alcun divieto circa la possibilità di assunzione dei soci della Srl e godere, se in presenza dei requisiti, dei benefici di legge. Tuttavia, occorre valutare e individuare la corretta qualificazione giudica in merito all’effettiva attività svolta dal socio, in particolare se egli si trovi o meno, in uno stato di soggezione al dovere di obbedienza nei confronti dell’Amministratore (indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle Parti per qualificare il negozio giuridico).
Per quanto riguarda la problematica riferita alla posizione giuridica tra socio di maggioranza, lavoratore subordinato presso la Società, e l’Amministratore, si rinvia a: http://www.emiliaromagnastartup.it/content/un-socio-di-un-srl-che-detiene-la-maggioranza-delle-quote-ma-non-lamministratore-pu-essere