Come noto, l’art. 27 del D.L. 179/2012 e succ.modif. e integr., ha introdotto la possibilità, per le Società start up innovative, di remunerare i propri stakeholder con strumenti finanziari.
Escludendo tra tali strumenti le quote (e le azioni), il legislatore ha comunque lasciato una certa discrezionalità a tali Società, al fine di creare determinati strumenti finanziari diversi, appunto, dalle quote (o azioni) a fronte dell’apporto di opere in favore della startup innovativa medesima.
Tali strumenti, infatti, non attribuiscono la qualifica di socio. Ciononostante possono conferire diritti patrimoniali (sempre evitando il contrasto con il divieto di distribuzione degli utili) e amministrativi (con esclusione del diritto di voto in assemblea). Ciò comporta che la Startup può avvalersi dei servizi necessari “pagandoli” con degli strumenti finanziari (anziché con il denaro). Di converso, il prestatore potrà acquisire tale strumento finanziario in luogo del pagamento in denaro della sua prestazione resa.
Tuttavia, ancorché non soci, ai titolari di tali strumenti deve comunque essere attribuito il diritto di partecipare in un certo qual modo alla Società. Pertanto, tali strumenti possono prevedere quali diritti patrimoniali, in alternativa al diritto agli utili, l’assegnazione di un diritto di prelazione sull’acquisto di quote, ovvero un diritto di conversione degli strumenti finanziari in quote di futura emissione. Quali diritti amministrativi, il diritto di intervento nell’assemblea, diritti di consultazione dei libri sociali, ecc.
Tale assegnazione “in natura” è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari. (Deroga art. 9 Tuir: i redditi in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti)
Al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi, le startup possono predisporre una perizia di stima.
Si ricorda che lo Statuto della Società deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity (le Srl semplificate non possono inserire nello statuto tali clausole).
Gli adempimenti seguono queste fasi:
1) Convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e la delibera di:
- adozione di un piano di incentivazione equity;
- modalità di attuazione;
- predisposizione del Regolamento, con l’indicazione dei diritti amministrativi e/o patrimoniali riferiti agli strumenti finanziari oggetto del piano;
- convocazione dell’assemblea dei soci.
2) Convocazione Assemblea dei soci per:
- delibera dei piani di attuazione;
- approvazione del Regolamento.
- (…)