La legge non prevede preclusioni quantitative al numero di liberi professionisti che possono lavorare per una Società a responsabilità limitata:100 oppure 1.000 non ha alcuna rilevanza.
Ovviamente è opportuno che il libero professionista sia veramente tale e non una sorta di “copertura” ad altre fattispecie come, per esempio, il lavoratore subordinato.
Il lavoratore autonomo è regolamentato dall’art. 2222 c.c. che stabilisce che è tale chi si obbliga a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
La riforma c.d. “Fornero”, aveva introdotto un comma all’art.69 della legge Biagi, al fine di disciplinare il lavoro autonomo con partita iva, e prevedeva che in presenza di determinati requisiti (collaborazioni inferiori agli 8 mesi, postazione fissa, ecc.), tali rapporti si trasformassero in co.co.co, quindi in lavoro subordinato. Il decreto legislativo 15/06/2015 n.81 (c.d. Job Act), ha abrogato, tra le altre, anche questa disposizione.
Lo stesso decreto legislativo ha tuttavia previsto che, nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.