Il comma 1 dell’art. 67 del Dpr 617/1986 (c.d. Tuir), lettera l) prevede che sono considerati redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Nulla osta che un socio di una Srls , non amministratore, esegua una prestazione occasionale a favore della medesima società. Può essere considerato occasionale il lavoro non abituale svolto senza alcuna forma di coordinazione o di subordinazione nei confronti del committente.
Il compenso per la citata prestazione dovrà essere assoggettato alla ritenuta irpef a titolo d’acconto, attualmente nella misura del 20%. Qualora il citato compenso dovesse superare i 5.000 euro annui, deve, altresì essere versato il contributo Inps alla gestione separata, calcolato sulla quota eccedente i 5.000 euro.