Il lettore non chiarisce il tipo di attività svolta dalla Società. Genericamente si può affermare che, in presenza dei relativi requisiti, ai sensi della legge 23/12/1996 n.662, il socio lavoratore, potrebbe essere iscritto all’Inps presso la gestione commercianti. L’Inps con la circolare n. 78 del 14/05/2013, ha ritenuto che sono “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)”. In questo caso, il socio lavoratore dovrà pagare i relativi contributi che, per quanto riguarda l’anno 2016, ammontano a € 3.613,08, calcolati sul reddito minimale pari a € 15.548. Pertanto, se il reddito è superiore, occorrerà effettuare il conguaglio a debito. In questa sede è utile ricordare che, per i soci lavoratori di una SRL, iscritti alla gestione previdenziale degli (artigiani) e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL medesima ai fini fiscali, ed attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha deliberato per l’utile medesimo, e dal fatto che questo non risulti distribuito ai soci.
Inoltre, ai sensi del Dpr n. 1124 del 1965, nonché del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, la Società, in quanto tale, deve obbligatoriamente essere iscritta all’Inail, al fine di assicurare i propri soci che prestano l’opera manuale.
Il socio lavoratore, in quanto tale, non può essere “retribuito” per la sua opera. Pertanto, qualora la Società, meglio, l’Assemblea dei soci, volesse comunque riconoscere una sorta di compenso per l’opera prestata, dovrà (escluso il contratto di lavoro subordinato):
Deliberare la distribuzione dei dividendi, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
Deliberare la nomina dell’amministratore, in capo al citato socio, nonché il compenso per tale attività.