Buongiorno, la “chiusura” può avvenire per due macro-categorie di motivazioni:
- Liquidazione volontaria;
- Insolvenza.
Nel primo caso - liquidazione volontaria - “una start-up innovativa in stato di scioglimento e liquidazione deve essere cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese, a meno che vi sia un’espressa indicazione della previsione di continuità aziendale” (parere del MISE del27 maggio 2019, n. 133793, titolato parere 27 maggio 2019, n. 133793, titolato “Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di SRL start-up innovativa”): è quindi necessario poi procedere alla cancellazione della società anche dalla sezione ordinaria del registro delle imprese.
Nel secondo caso, insolvenza, si applicano in via esclusiva le procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Conseguentemente, a fronte di questo regime agevolato per il fallimento (fail fast) la start-up non può essere dichiarata fallita, né sottoposta alle altre procedure previste dalla Legge Fallimentare.
In conclusione, non esistono penalizzazioni dirette per la chiusura della società e i costi di chiusura, nel primo caso esposto, sono quelli di liquidazione per una srl ordinaria, relativi a spese per un intermediario incaricato, obblighi verso creditori, fatture da pagare, dipendenti e pratiche.
Il costo minimo medio è di 1.500 €->2.000 € (di cui di base 500 € sono per le pratiche e il resto per l’intemediario), ma i valori variano a seconda del bilancio della società.