Non è chiaro il tenore del quesito del lettore, laddove richiede se “i soci lavoratori possono avere anche quote societarie”. Dal momento che sono soci, è già insito nel nome che essi possiedono quote societarie (altrimenti non sarebbero soci). Forse il lettore chiedeva se come soci lavoratori, possano possedere quote societarie di altre società. La risposta è affermativa, salvo le problematiche riferite al conflitto di interessi di cui all’art. 2475 ter c.c.
Per quanto riguarda l’iscrizione all’Inps, alla gestione separata, l’art. 2 della legge n. 335/1995, prevede l’obbligo di iscrizione per gli amministratori (indipendentemente che rivestano anche la figura di socio lavoratore), mentre i relativi contributi risultano dovuti solo se gli eventuali compensi, deliberati dall’assemblea dei soci per l’esercizio dell’attività di amministratore, sono effettivamente pagati.
La legge 23/12/1996 n.662, in presenza di determinati requisiti, prevede l’iscrizione dei soci lavoratori presso la gestione commercianti. La circolare dell’Inps n. 78 del 14/05/2013, prevede che sono “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)”
La sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la legittimità della norma che prevede l’obbligo della doppia iscrizione all’Inps (gestione separata e gestione commercianti) del socio amministratore.