Si considerano imprese giovanili, le società di persone o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; nonché le società di capitali in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote di partecipazione della società è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni. Nel caso di imprese individuali l’età del titolare deve essere non superiore a 40 anni. pertanto il 51% di quota non è sufficiente per essere considerate impresa giovanile.
Il requisito di impresa attiva deve sussistere al pari degli altri requisiti previsti dal bando al momento della presentazione della domanda